Sicurezza pubblica per le donne e garanzie processuali per gli stupratori

Maria (Milli) Virgilio

 


Artemisia Gentileschi

 

 

Fanno sempre polemizzare le misure cautelari coercitive che limitano la libertà personale prima della sentenza definitiva. Pensiamo da ultimo agli arresti domiciliari per il comandante Schettino o al carcere per i No Tav: condanna anticipata o presunzione di non colpevolezza? Immediate e laceranti sono le prese di posizione sulla sentenza di Cassazione n. 4377 del 2012. Certamente non può piacere che la Cassazione parifichi lo stupro di gruppo allo stupro base. E neppure che la Cassazione – quindi -  apra le porte del carcere per infliggere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari. Ma , per capire, dobbiamo distinguere desideri e diritti e domandarci come è potuto accadere.

Il punto è che quel più duro trattamento per gli autori di violenze sessuali era uno dei frutti avvelenati del pacchetto sicurezza Maroni Carfagna che nel 2009 era intervenuto con la mano pesante sull’onda della percezione del  cd allarme sociale dello stupro di strada. Per raggiungere l’obiettivo e giustificare la urgenza del decreto legge il Governo non aveva messo mano a una riforma specifica e dedicata, ma aveva operato all’interno delle norme speciali previste per i delitti di mafia. Aveva così dovuto operare una doppia parificazione, la prima tra la  violenza sessuale base e la violenza di gruppo ( e altri reati  a sfondo sessuale ) e la seconda tra questi e i delitti di mafia ( associazione di tipo mafioso e  delitti posti in essere con metodi o per finalità mafiose). Da allora il giudice in tutti tali casi ha dovuto applicare obbligatoriamente sempre e solo la custodia cautelare in carcere, senza più poter scegliere  nel ventaglio delle varie misure previste dal codice di procedura penale e senza più graduare secondo il criterio della adeguatezza al caso concreto.  La svolta fu operata in nome del bene collettivo “sicurezza pubblica”, come indica il valore dichiarato nel titolo stesso di quella legge e delle altre intervenute in materia ( sono ben lontani i tempi in cui faticosamente avevamo spostato la collocazione  della violenza sessuale nell’ambito del bene giuridico individuale della “persona”, sganciandolo finalmente dall’altro bene collettivo in auge allora ( e fino al 1996), quello della moralità pubblica e del buon costume. Orbene, proprio in nome della sicurezza pubblica,  stupro semplice, stupro di gruppo, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale assunsero un  trattamento severo, quello riservato alla mafia.

Così nei provvedimenti Maroni Carfagna erano stati inseriti il divieto di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari e  l’arresto in flagranza per gli autori di stupro (ma non per l’ex che assassina la donna che ha osato interrompere la relazione sentimentale). Era passata anche la difesa legale a spese dello stato e senza alcun limite di reddito, ma solo per le donne che hanno subito violenza di tipo sessuale. Nel decreto d’urgenza furono infilati anche lo stalking, le ronde e l’ergastolo per l’omicidio in occasione (?!) di violenza sessuale Tutte le novità legislative furono intitolate alla sicurezza “pubblica”, giustificando la “straordinaria necessità e urgenza” –, indispensabili per scavalcare il Parlamento - con “l’allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale” (assunto indimostrato per mancanza di un Osservatorio nazionale).
Non può allora meravigliare che la norma fosse presto portata alla Corte costituzionale che  nel 2010 (n. 265) la dichiarò illegittima  proprio nella parte in cui aveva disposto l’obbligatorietà della misura di custodia in carcere per i casi di prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni (la sentenza si riferiva a giudizi per questi tipi di delitti). Pur ritenendo corretto assoggettarli ad un regime cautelare speciale, riteneva tuttavia ingiusto e irragionevole averli trattati alla pari dei delitti di stampo mafioso, tanto più che altri delitti pur sanzionati con pene ben più elevate restavano assoggettati alla regola generale della custodia in carcere “soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata”. Si trattava di una presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere che violava il  quadro costituzionale   di garanzie riservate alla libertà personale. Come non concordare !? Infatti la sentenza non provocò dissensi.

Il salto da quei delitti già considerati alla violenza sessuale di gruppo lo ha fatto la Cassazione, con una interpretazione  adeguatrice ai principi già affermati dalla Corte, essendone logico e ragionevole sviluppo. La sentenza ( o meglio i resoconti e commenti dei media) hanno fatto polemizzare. Con quale risultato a favore della libertà femminile? Ancora una volta la attenzione è focalizzata sui delitti di violenza sessuale e tanta visibilità (dopo tanto secolare silenzio) va allo stupro di strada, che è violenza (sessuale e agita fuori delle relazioni di fiducia) statisticamente minoritaria rispetto al ben più vasto l’ambito della violenza maschile e domestica sulle donne: la violenza maschile (“di genere”) non è solo sessuale, bensì fisica, psicologica, economica e che è “domestica”, nel senso di allignare prevalentemente nelle relazioni di prossimità e intimità, nonché di trovare origine nei rapporti di potere uomo/donna che nella famiglia trovano il luogo privilegiato di costruzione.

   

Bologna 6.2.2012